Invalidità civile
Nelle moderne democrazie si è affermato da tempo il principio della protezione dei cittadini affetti da minorazioni fisiche o psichiche. Un obiettivo solennemente affermato nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e accolto dall’articolo 38 della Costituzione italiana, che garantisce il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale «a tutti i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere».
Principi generali
La Costituzione italiana intende tutelare la dignità umana con uno spirito di solidarietà di tutti i cittadini nei confronti di coloro riconosciuti meritevoli di tutela per effetto di minorazioni congenite o acquisite. In particolare, l’assistenza sociale dei minorati civili si esprime con protezioni economiche (pensioni, assegni e indennità) e non economiche (agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria, permessi ex legge 104/1992 o collocamento obbligatorio al lavoro).
Invalidità Civile
L’assegno di Invalidità civile o la pensione di invalidità sono riservati a coloro i quali presentino una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74% ed il 100% e non superino le soglie di reddito previste annualmente dalla legge.
Per l’anno 2021 l’importo della pensione è di 287,09 euro e viene corrisposto per 13 mensilità.
Il beneficio è corrisposto agli invalidi di età compresa tra i 18 e i 67 anni che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge e sono residenti in forma stabile in Italia. Ai minori di età può essere invece riconosciuta l’indennità di frequenza o l’indennità di accompagnamento.
La misura della pensione, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata da un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).
Al compimento dell’età anagrafica per il diritto all’assegno sociale (pari a 67 anni), la prestazione percepita a titolo di invalidità civile si trasforma in assegno sociale sostitutivo.
Indennità di accompagnamento
L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, a favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita e spetta a tutti i cittadini in possesso dei requisiti sanitari residenti in forma stabile in Italia, indipendentemente dal reddito personale annuo e dall’età.
Inabilità ordinaria
L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.
A chi è rivolto
L’INPS concede l’assegno ordinario di invalidità ai lavoratori:
dipendenti;
autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
iscritti alla gestione separata.
Decorrenza e durata
L’assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti sia sanitari sia amministrativi e ha validità triennale.
Il beneficiario può chiedere il rinnovo prima della data di scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità è confermato automaticamente, salvo le facoltà di revisione.
L’erogazione dell’assegno è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, l’assegno ordinario di invalidità viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.
Quanto spetta
L’importo dell’assegno di invalidità viene determinato con il sistema di calcolo misto che prevede che una quota sia calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo oppure, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995, con il sist
Ciechi civili Indennità di accompagnamento
Sono considerati ciechi civili i soggetti affetti da cecità totale o con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, per causa congenita o contratta, indipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio.
I ciechi civili si distinguono nelle seguenti categorie (legge n. 138 del 3 aprile 2001):
ciechi assoluti, con residuo visivo pari a zero in entrambi gli occhi, anche con correzione;
ciechi parziali, con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (ciechi ventesimisti);
Sordità
Sono considerati sordi i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (fino a 12 anni) tale da impedire il normale apprendimento del linguaggio parlato e solo per sordità non esclusivamente psichica o causata da guerra, lavoro o servizio.
L’impedimento del normale apprendimento del linguaggio parlato deve essere causato da ipoacusia di almeno 75 decibel di HTL di media tra le frequenze 500, 1.000, 2.000 Hz nell’orecchio migliore.
Il requisito per la concessione della pensione prevede una soglia uditiva di ipoacusia di almeno 75 decibel. Se la perdita uditiva risulta inferiore o non sia dimostrabile il periodo di avvento dell’ipoacusia, la valutazione sanitaria segue i criteri dell’invalidità civile.